Art. 17

Autorità competenti e ritrasmissione

In vigore dal 30 nov 2009
Autorità competenti e ritrasmissione 1.   La trasmissione di dati personali da Europol a un paese terzo e la trasmissione all’interno di tale paese è limitata alle autorità competenti, che sono espressamente citate negli accordi conclusi. 2.   Negli accordi di negoziato, Europol si adopera affinché il paese terzo, se possibile, designi un’autorità competente quale punto di contatto nazionale tra Europol e le altre autorità competenti di tale paese terzo. 3.   Europol, nel trasmettere dati personali, assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che la ritrasmissione di tali dati sia limitata alle autorità competenti e sia soggetta alle stesse condizioni applicate alla trasmissione originaria. 4.   Qualora non sia possibile per un paese terzo designare un’autorità competente quale punto di contatto, gli accordi possono, in via eccezionale, prevedere la trasmissione diretta di informazioni da Europol ad una o più autorità competenti all’interno del paese terzo interessato.
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