Art. 16

Rettifica e cancellazione dei dati personali

In vigore dal 30 nov 2009
Rettifica e cancellazione dei dati personali 1.   Europol, nel trasmettere dati personali ad un organo dell’UE o a un terzo, si assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che questi siano rettificati o cancellati se emerge che essi sono inesatti, non accurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo. Se Europol rileva che i dati personali sono inesatti, non accurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo, l’organo dell’UE o il terzo destinatari devono essere immediatamente informati e devono comunicare a Europol che i dati saranno rettificati o cancellati. Il direttore informa il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune delle attività di Europol in tale settore. 2.   Gli accordi conclusi sanciscono l’obbligo di rettificare o cancellare i dati secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 3.   Europol, nel trasmettere dati personali, assicura che l’organo dell’UE o il terzo destinatari si impegnino a far sì che questi dati siano cancellati se non sono più necessari per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.
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