Art. 14

Trasmissione di dati personali e informazioni classificate in casi eccezionali

In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di dati personali e informazioni classificate in casi eccezionali 1.   Conformemente all’articolo 23, paragrafi 8 e 9 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’, punti 2 e 3 delle presenti norme, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso a terzi qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell’ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. 2.   In caso di trasmissione di informazioni classificate, il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e il comitato di sicurezza della sua decisione. 3.   In caso di trasmissione di dati personali, il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile al terzo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. A questo scopo il direttore tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il pericolo che potrebbe verificarsi se Europol non trasmettesse i dati personali interessati. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dal terzo interessato. 4.   Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 1, il direttore valuta l’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dai terzi interessati tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare: a) il tipo di dati; b) la loro finalità; c) la durata del trattamento previsto; d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili ai terzi; e) il fatto che i terzi abbiano o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione a tali dati.
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Trasmissione di dati personali e informazioni classificate in casi eccezionali (Art. 14 Decisione (UE) 2009/934) — Testo vigente | Portale Normativo