Art. 13

Trasmissione di informazioni a terzi non inclusi nell’elenco del Consiglio

In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di informazioni a terzi non inclusi nell’elenco del Consiglio Conformemente all’articolo 23, paragrafo 5 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’, punti 2 e 3 delle presenti norme, Europol può trasmettere direttamente informazioni, esclusi dati personali e classificazioni informate, a terzi non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol se ciò è assolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.
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Trasmissione di informazioni a terzi non inclusi nell’elenco del Consiglio (Art. 13 Decisione (UE) 2009/934) — Testo vigente | Portale Normativo