Art. 12
Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo
In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo
Prima dell’entrata in vigore di un accordo con un terzo, Europol può, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’, punti 2 e 3 delle presenti norme, trasmettere direttamente informazioni, eccettuati dati personali e informazioni classificate, a detti terzi, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:934:oj#art-12