Art. 12

Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo

In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo Prima dell’entrata in vigore di un accordo con un terzo, Europol può, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’, punti 2 e 3 delle presenti norme, trasmettere direttamente informazioni, eccettuati dati personali e informazioni classificate, a detti terzi, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.
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Trasmissione di informazioni a terzi prima dell’entrata in vigore di un accordo (Art. 12 Decisione (UE) 2009/934) — Testo vigente | Portale Normativo