Art. 19
Valutazione della fonte e dell’informazione
In vigore dal 30 nov 2009
Valutazione della fonte e dell’informazione
1. Per poter determinare l’affidabilità dell’informazione ricevuta da Europol, nonché della fonte, Europol chiede all’organo dell’UE o al terzo di valutare quanto prima possibile l’informazione e la fonte conformemente ai criteri stabiliti all’ della decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (2) (le «norme applicabili agli archivi di analisi di Europol»).
2. In mancanza di tale valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso conformemente ai criteri stabiliti all’ delle norme applicabili agli archivi di analisi di Europol.
3. Europol e un organo dell’UE o un terzo possono convenire in un accordo, in termini generali, la valutazione di alcuni tipi specifici di informazioni e di determinate fonti conformemente ai criteri stabiliti all’ delle norme applicabili agli archivi di analisi di Europol.
Storico versioni
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