Art. 20

Rettifica e cancellazione di informazioni ricevute da Europol

In vigore dal 30 nov 2009
Rettifica e cancellazione di informazioni ricevute da Europol 1.   Gli accordi prevedono che l’organo dell’UE o il terzo informino Europol quando rettificano o cancellano le informazioni trasmesse a Europol. 2.   Quando un organo dell’UE o un terzo comunicano a Europol l’avvenuta rettifica o cancellazione delle informazioni ad esso trasmesse, Europol rettifica o cancella in conseguenza le informazioni. Europol non cancella le informazioni se ha ancora necessità di trattarle ai fini dell’archivio creato a fini d’analisi di cui trattasi o se, qualora le informazioni siano conservate in un altro archivio di dati di Europol, quest’ultimo nutre per esse un altro interesse, basato su informazioni che vanno al di là di quelle in possesso dell’organo dell’UE o del terzo che le trasmettono. Europol comunica all’organo dell’UE o al terzo interessati che tali informazioni continuano ad essere conservate. 3.   Europol, se ha motivo di presumere che le informazioni fornite siano non accurate o non aggiornate, ne informa l’organo dell’UE o il terzo che le ha fornite e lo invita a comunicargli la sua posizione in merito. Europol, se rettifica o cancella le informazioni conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 della decisione Europol, comunica all’organo dell’UE o al terzo l’avvenuta rettifica o cancellazione. 4.   Fatto salvo l’articolo 31 della decisione Europol, le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo in palese violazione dei diritti umani non sono trattate. 5.   Gli accordi prevedono che l’organo dell’UE o il terzo informino Europol nella misura del possibile nel caso in cui l’organo UE o il terzo abbia motivo di ritenere che le informazioni fornite siano non accurate o non aggiornate.
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Rettifica e cancellazione di informazioni ricevute da Europol (Art. 20 Decisione (UE) 2009/934) — Testo vigente | Portale Normativo