Art. 18 · Condizioni relative alla ritrasmissione

Art. 18

Condizioni relative alla ritrasmissione

In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni relative alla ritrasmissione 1.   Europol trasmette dati personali ad una autorità competente di un paese terzo o trasmette dati personali ad un’organizzazione o a un organo dell’UE solo se tale autorità, organizzazione o organo accettano di non comunicare i dati personali in questione ad altri organi dell’UE o a terzi, eccettuato alle condizioni stabilite al paragrafo 2. 2.   La ritrasmissione di dati personali da un’autorità competente di un paese terzo, un’organizzazione o un organo UE con cui Europol ha stipulato un accordo operativo può essere effettuata solo: a) con il consenso preventivo di Europol, nei casi nei quali l’organo UE o il terzo che riceve i dati personali ha stipulato un accordo operativo con Europol; oppure b) in via eccezionale, previa autorizzazione del direttore che tiene conto del livello di protezione dei dati applicabile all’organo dell’UE o al terzo se ritiene che la ritrasmissione di dati personali da parte dell’organo dell’UE o del terzo sia assolutamente necessaria: i) per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri in questione nel quadro degli obiettivi di Eurogol; o ii) al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. 3.   Nessuna ritrasmissione di dati comunicati a Europol da uno Stato membro è autorizzata senza il preventivo consenso dello Stato membro interessato. Il direttore informa lo Stato membro interessato dei motivi della trasmissione di tali dati tramite un organo dell’UE o un terzo anziché mediante trasmissione diretta.
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