Art. 21
Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
In vigore dal 26 nov 2009
Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’ della presente convenzione, provvedendo in particolare a:
a)
mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
b)
accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
c)
richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
d)
incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
e)
riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.
Storico versioni
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