Art. 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione

In vigore dal 26 nov 2009
Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’ della presente convenzione, provvedendo in particolare a: a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi; b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta; c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità; d) incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità; e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:48(1):oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione (Art. 21 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo