Art. 18

Libertà di movimento e cittadinanza

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità: a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità; b) non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento; c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio; d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese. 2.   I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.
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Libertà di movimento e cittadinanza (Art. 18 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo