Art. 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti legati al genere. 2.   Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, assicurando alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, in particolare, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità. 3.   Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti. 4.   Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età. 5.   Gli Stati parti adottano una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.
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Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti (Art. 16 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo