Art. 14

Libertà e sicurezza della persona

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri: a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale; b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà. 2.   Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, le persone con disabilità abbiano diritto, su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.
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Libertà e sicurezza della persona (Art. 14 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo