Art. 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

In vigore dal 26 nov 2009
Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
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Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie (Art. 11 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo