Art. 11 · Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Art. 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

In vigore dal 26 nov 2009
Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
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