Art. 8
Sensibilizzazione
In vigore dal 26 nov 2009
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
a)
sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
b)
combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
c)
promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:
a)
avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
i)
favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
ii)
promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
iii)
promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
b)
promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
c)
incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente convenzione;
d)
promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Storico versioni
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