Art. 8

Sensibilizzazione

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di: a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti; c) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità. 2.   Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti: a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di: i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità; ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità; iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro; b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità; c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente convenzione; d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
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