Art. 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche. 2.   Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
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Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Art. 15 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo