Art. 22

Rispetto della vita privata

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni. 2.   Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
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Rispetto della vita privata (Art. 22 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo