Art. 19

Registri

In vigore dal 6 ott 2009
Registri 1.   Ai fini dell’attuazione della presente decisione, ciascun Stato membro tiene un registro elettronico di quanto segue: a) i settori del S.E.T. situati nel loro territorio, comprese informazioni relative a: — gli esattori di pedaggi corrispondenti, — le tecnologie di pedaggio impiegate, — i dati contestuali di pedaggio, — la dichiarazione relativa al settore del S.E.T., — i fornitori del SET che hanno contratti di S.E.T. con gli esattori di pedaggi attivi nell’area di loro competenza. Lo Stato membro apporta modifiche al registro degli esattori di pedaggi, compresa, ove applicabile, la loro data di entrata in vigore, subito dopo l’adozione di tali modifiche, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato VI, punti 3 e 4; b) i fornitori del S.E.T. cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell’. Se non altrimenti specificato, gli Stati membri verificano almeno una volta l’anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all’, lettere a), d), e) e f), e gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, e aggiornano il registro di conseguenza. Il registro contiene anche le conclusioni delle verifiche previste dall’, lettera e). Uno Stato membro non è considerato responsabile delle azioni dei fornitori del S.E.T. figuranti nel proprio registro. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti. 3.   I registri sono accessibili al pubblico per via elettronica. 4.   I registri sono resi disponibili entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente decisione. 5.   Le autorità degli Stati membri responsabili dei registri comunicano con mezzi elettronici alle autorità omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione i registri dei settori del S.E.T. e dei fornitori del S.E.T. alla fine di ogni anno solare. Qualsiasi incongruenza della situazione in uno Stato membro va segnalata allo Stato membro di registrazione e alla Commissione.
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