Art. 18

Gruppo di coordinamento

In vigore dal 6 ott 2009
Gruppo di coordinamento Un gruppo di coordinamento degli organismi notificati ai sensi dell’, paragrafo 1, della presente decisione (di seguito denominato «gruppo di coordinamento») viene istituito come gruppo di lavoro del comitato telepedaggio, in base al regolamento interno di detto comitato. Il gruppo di coordinamento compila e tiene aggiornato un elenco completo di norme, specifiche tecniche e documenti normativi rispetto ai quali possono essere valutate la conformità alle specifiche e l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità del S.E.T. Il gruppo di coordinamento funge da forum per discutere tutti i problemi che possono sorgere in relazione alle procedure di valutazione della conformità alle specifiche tecniche e dell’idoneità all’uso e per proporre soluzioni a tali problemi.
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