Art. 20

Sistemi pilota di pedaggio

In vigore dal 6 ott 2009
Sistemi pilota di pedaggio Per consentire l’evoluzione tecnica del S.E.T., gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente, in parti limitate del settore sottoposto a pedaggio di loro competenza e parallelamente al sistema conforme al S.E.T., sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o nuovi concetti non conformi a una o più disposizioni della direttiva 2004/52/CE o della presente decisione. Tale autorizzazione è subordinata all’approvazione della Commissione. Il periodo iniziale dell’autorizzazione non deve superare i tre anni. Ai fornitori del S.E.T. non è richiesto di partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.
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