Art. 15
In vigore dal 6 ott 2009
1. Uno Stato membro, quando ha motivo di ritenere che i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di non soddisfare le prescrizioni essenziali, adotta tutte le misure opportune per limitarne l’ambito di applicazione, per vietarne l’uso o per ritirarli dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:
a)
un’errata applicazione delle specifiche tecniche;
b)
l’inadeguatezza delle specifiche tecniche.
2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate.
a)
Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa e gli altri Stati membri.
b)
Se, dopo la consultazione delle parti interessate, la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità e gli altri Stati membri.
3. Se i componenti di interoperabilità muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilità, lo Stato membro competente chiede al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità di riportare il componente di interoperabilità a uno stato di conformità alle specifiche e/o di idoneità all’impiego, alle condizioni stabilite dallo Stato membro e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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