Art. 17
Organismi notificati
In vigore dal 6 ott 2009
Organismi notificati
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso di cui all’allegato IV, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e tiene tale elenco aggiornato.
2. Gli Stati membri applicano i criteri di cui all’allegato V per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti.
3. Gli Stati membri revocano l’autorizzazione a un organismo notificato che non risulta più conforme ai criteri di cui all’allegato V e ne informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri pertinenti, viene interpellato il comitato telepedaggio, che rende noto il suo parere entro tre mesi. In base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato di tutte le modifiche necessarie affinché l’organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:750:oj#art-17