Art. 14
Componenti di interoperabilità
In vigore dal 6 ott 2009
Componenti di interoperabilità
1. I componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato II.
Gli Stati membri considerano conformi alle prescrizioni essenziali applicabili i componenti di interoperabilità recanti la marcatura CE.
2. La valutazione della conformità alle specifiche e/o dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità viene effettuata secondo quanto stabilito nell’allegato IV.
I componenti di interoperabilità del S.E.T. possono recare la marcatura CE se sono muniti delle dichiarazioni «CE» di conformità alle specifiche e/o di idoneità all’impiego.
3. Le dichiarazioni di conformità alle specifiche e/o di idoneità all’impiego sono redatte dal fabbricante dei componenti di interoperabilità, dal fornitore del S.E.T. o da un rappresentante autorizzato conformemente all’allegato IV.
Il contenuto della dichiarazione è quello alla riportato nella parte 3 dell’allegato IV.
4. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono, per motivi riguardanti la presente decisione, l’immissione sul mercato di componenti di interoperabilità da usare nell’ambito del S.E.T. muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità alle specifiche e/o di idoneità all’uso. In particolare, essi non possono esigere verifiche che siano già state compiute nell’ambito della procedura relativa alla conformità alle specifiche e/o all’idoneità all’uso.
5. Qualora vengano pubblicate specifiche tecniche rilevanti per il S.E.T. successivamente all’adozione della presente decisione, la Commissione ne valuta l’applicabilità secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/52/CE.
Storico versioni
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