Art. 5
Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi
In vigore dal 6 ott 2009
Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi
1. Se un settore del S.E.T. non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del S.E.T. fissate dalla direttiva 2004/52/CE e dalla presente decisione, l’esattore di pedaggi competente valuta il problema con le parti interessate e, se rientra nella sua sfera di competenza, adotta misure correttive allo scopo di garantire l’interoperabilità del SET con il sistema di pedaggio. In tale eventualità, l’esattore di pedaggi informa lo Stato membro per aggiornare il registro di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
2. Ciascun esattore di pedaggi elabora e gestisce una dichiarazione relativa ai settori del SET stabilendo le condizioni generali per i fornitori del SET per l’accesso ai settori sottoposti a pedaggio di propria competenza, conformemente all’allegato I.
3. Gli esattori di pedaggi accettano in maniera non discriminatoria qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il SET nei settori del SET, sotto la responsabilità dell’esattore di pedaggi.
L’accettazione di un fornitore del SET in un settore sottoposto a pedaggio è subordinata alla conformità alle condizioni generali stabilite nella dichiarazione dei settori del SET con l’obiettivo di completare i negoziati entro i termini indicati all’, paragrafo 1, e può anche essere subordinata a specifiche condizioni contrattuali.
Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l’organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio.
4. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del S.E.T. non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale/locale.
5. Gli esattori di pedaggi accettano nei settori del S.E.T. di loro competenza qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del S.E.T. con i quali hanno rapporti contrattuali che sia stata certificata secondo quanto stabilito nell’allegato IV e che non figuri nell’elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all’, paragrafo 3.
Gli esattori di pedaggi tengono aggiornato nel proprio sito web un elenco pubblico facilmente accessibile di tutti i fornitori del SET con i quali hanno un contratto.
6. Un esattore di pedaggi può chiedere la collaborazione di un fornitore del S.E.T. per eseguire prove dettagliate non annunciate del sistema di pedaggio che coinvolgono veicoli che circolano o che hanno di recente circolato nei settori del S.E.T. dell’esattore di pedaggi. Il numero di veicoli sottoposti a tali prove in un anno per un particolare fornitore del SET deve essere proporzionato al traffico medio annuale o alle previsioni di traffico del fornitore del S.E.T. nei settori del S.E.T. dell’esattore di pedaggi.
7. In caso di disfunzione del S.E.T. imputabile all’esattore di pedaggi, quest’ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consenta ai veicoli con l’apparecchiatura di cui al paragrafo 5 di circolare in condizioni di sicurezza, con un ritardo minimo e senza che dia origine ad attribuzioni di mancato pagamento del pedaggio.
8. Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del S.E.T. e/o il fabbricante e/o l’organismo notificato allo scopo di valutare l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità nei settori sottoposti a pedaggio di loro competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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