Art. 12

Servizio continuo unico

In vigore dal 6 ott 2009
Servizio continuo unico Gli Stati membri provvedono affinché il S.E.T. sia fornito agli utenti del S.E.T. come servizio continuo unico. Ciò significa che: a) una volta memorizzati e/o dichiarati i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all’interno del veicolo durante un tragitto salvo in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo; b) l’interazione tra l’utente e un elemento specifico dell’apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:750:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo