Art. 12
Servizio continuo unico
In vigore dal 6 ott 2009
Servizio continuo unico
Gli Stati membri provvedono affinché il S.E.T. sia fornito agli utenti del S.E.T. come servizio continuo unico.
Ciò significa che:
a)
una volta memorizzati e/o dichiarati i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all’interno del veicolo durante un tragitto salvo in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo;
b)
l’interazione tra l’utente e un elemento specifico dell’apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:750:oj#art-12