Art. 11
Procedura di mediazione
In vigore dal 6 ott 2009
Procedura di mediazione
1. In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. richiedono l’intervento dell’organismo di conciliazione competente.
2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l’organismo di conciliazione dichiara se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione.
3. L’organismo di conciliazione esprime un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento.
4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri abilitano l’organo di conciliazione a richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.
5. Gli organismi di conciliazione nazionali si scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.
Storico versioni
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