Art. 3
Requisiti ai quali devono conformarsi i fornitori del S.E.T.
In vigore dal 6 ott 2009
Requisiti ai quali devono conformarsi i fornitori del S.E.T.
I fornitori del S.E.T. devono ottenere la registrazione in uno Stato membro in cui sono stabiliti. Tale registrazione viene concessa se essi soddisfano i seguenti requisiti:
a)
essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;
b)
dimostrare il possesso di apparecchiature tecniche e la dichiarazione CE o il certificato che attesta la conformità dei componenti della interoperabilità, secondo quanto stabilito al punto 1 dell’allegato IV della presente decisione;
c)
provare la competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o nei settori pertinenti;
d)
possedere un’adeguata capacità finanziaria;
e)
disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni;
f)
godere dei requisiti di onorabilità.
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