Art. 4
Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.
In vigore dal 6 ott 2009
Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.
1. I fornitori del S.E.T. concludono contratti relativi al S.E.T. riguardo a tutti i settori del S.E.T. entro 24 mesi dalla loro registrazione conformemente all’.
Il fornitore del S.E.T. mantiene sempre la copertura di tutti i settori del S.E.T. In caso di modifiche ai settori del S.E.T. o di qualsiasi altro motivo che influisca sulla piena copertura, ristabilisce la piena copertura entro sei mesi.
2. I fornitori del S.E.T. informano gli utenti del S.E.T. della copertura dei settori del S.E.T. e di qualsiasi modifica a tale copertura.
I fornitori del S.E.T. presentano allo Stato membro di registrazione una dichiarazione annuale riguardante la loro copertura dei settori del S.E.T.
3. Qualora necessario, i fornitori del S.E.T. forniscono agli utenti del S.E.T. un’apparecchiatura da installare a bordo che soddisfi i pertinenti requisiti tecnici stabiliti nella presente decisione, fornendo la prova che i requisiti in questione sono soddisfatti.
4. I fornitori del S.E.T. controllano le prestazioni del loro livello di servizio. Devono disporre di processi operativi soggetti a revisione che prevedano misure appropriate da adottare qualora vengano rilevati problemi di prestazione o di violazione dell’integrità.
5. I fornitori del S.E.T. offrono un servizio e un’assistenza tecnica adeguati per garantire la corretta personalizzazione dell’apparecchiatura di bordo. I fornitori del S.E.T. sono responsabili dei parametri fissi di classificazione dei veicoli memorizzati nell’apparecchiatura di bordo o nel proprio sistema informativo. I parametri variabili di classificazione dei veicoli, che possono variare da un percorso all’altro o nell’ambito di uno stesso percorso e vanno introdotti con un intervento all’interno del veicolo, devono essere configurabili attraverso un’interfaccia uomo-macchina adeguata.
6. I fornitori del S.E.T. tengono elenchi di apparecchiature di bordo non valide relativi ai loro contratti S.E.T. con gli utenti S.E.T. Tali elenchi devono essere gestiti in maniera rigorosamente conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali stabilite, tra l’altro, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
7. I fornitori del S.E.T. rendono pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti del S.E.T.
8. Le fatture rilasciate a singoli utenti del S.E.T. da fornitori del S.E.T. devono separare chiaramente gli oneri per i servizi del fornitore del S.E.T. e i pedaggi pagati e devono specificare, salvo che l’utente decida diversamente, almeno l’ora e il luogo in cui i pedaggi sono stati pagati e gli elementi di dettaglio di interesse per l’utente di determinati pedaggi.
9. I fornitori del S.E.T. informano quanto prima possibile un utente del S.E.T. di ogni situazione di mancato rapporto di pedaggio in relazione al suo conto, offrendo quando possibile l’opportunità di regolarizzare il conto prima dell’adozione di eventuali misure coercitive.
10. I fornitori del S.E.T. collaborano con gli esattori di pedaggi nelle loro attività di controllo.
Storico versioni
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