Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 ott 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «settore del S.E.T.»: un’area sottoposta a pedaggio che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/52/CE;
b) «fornitore del S.E.T.»: soggetto giuridico che soddisfa le prescrizioni dell’ ed è registrato in uno Stato membro in cui è stabilito, che concede l’accesso al SET a un utente del SET;
c) «utente del S.E.T.»: una persona (fisica o giuridica) che sottoscrive un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.;
d) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software;
e) «apparecchiatura di bordo»: l’insieme completo dei componenti hardware e software richiesti per fornire il S.E.T., installato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, elaborare e ricevere/trasmettere dati a distanza;
f) «idoneità all’uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;
g) «classe tariffaria»: l’insieme dei veicoli trattati in maniera simile da un esattore di pedaggi;
h) «regime tariffario»: l’assegnazione a classi tariffarie del pedaggio da pagare, secondo quanto definito da un esattore di pedaggi;
i) «specifica tecnica»: una specifica secondo quanto definito dall’articolo 23 e dall’allegato VI della direttiva 2004/18/CE;
j) «pedaggio»: onere, tassa o dazio riscossi in relazione alla circolazione di un veicolo in un settore sottoposto a pedaggio;
k) «esattore di pedaggi»: organizzazione pubblica o privata che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.;
l) «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall’esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;
m) «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della circolazione di un veicolo in un settore sottoposto a pedaggio in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l’esattore di pedaggi;
n) «settore sottoposto a pedaggio»: un’area del territorio dell’UE, una parte della rete stradale europea o strutture come gallerie, ponti o traghetti per le quali è previsto il pagamento di un pedaggio;
o) «regime di pedaggio»: la serie di norme, fra cui le disposizioni di applicazione, che disciplinano la riscossione di pedaggi in un settore sottoposto a pedaggio;
p) «transazione di pedaggio»: un’azione o una sequenza di azioni in cui viene trasmesso un rapporto di pedaggio all’esattore di pedaggi;
q) «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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