Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «settore del S.E.T.»: un’area sottoposta a pedaggio che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/52/CE; b)   «fornitore del S.E.T.»: soggetto giuridico che soddisfa le prescrizioni dell’ ed è registrato in uno Stato membro in cui è stabilito, che concede l’accesso al SET a un utente del SET; c)   «utente del S.E.T.»: una persona (fisica o giuridica) che sottoscrive un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.; d)   «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software; e)   «apparecchiatura di bordo»: l’insieme completo dei componenti hardware e software richiesti per fornire il S.E.T., installato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, elaborare e ricevere/trasmettere dati a distanza; f)   «idoneità all’uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi; g)   «classe tariffaria»: l’insieme dei veicoli trattati in maniera simile da un esattore di pedaggi; h)   «regime tariffario»: l’assegnazione a classi tariffarie del pedaggio da pagare, secondo quanto definito da un esattore di pedaggi; i)   «specifica tecnica»: una specifica secondo quanto definito dall’articolo 23 e dall’allegato VI della direttiva 2004/18/CE; j)   «pedaggio»: onere, tassa o dazio riscossi in relazione alla circolazione di un veicolo in un settore sottoposto a pedaggio; k)   «esattore di pedaggi»: organizzazione pubblica o privata che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.; l)   «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall’esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio; m)   «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della circolazione di un veicolo in un settore sottoposto a pedaggio in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l’esattore di pedaggi; n)   «settore sottoposto a pedaggio»: un’area del territorio dell’UE, una parte della rete stradale europea o strutture come gallerie, ponti o traghetti per le quali è previsto il pagamento di un pedaggio; o)   «regime di pedaggio»: la serie di norme, fra cui le disposizioni di applicazione, che disciplinano la riscossione di pedaggi in un settore sottoposto a pedaggio; p)   «transazione di pedaggio»: un’azione o una sequenza di azioni in cui viene trasmesso un rapporto di pedaggio all’esattore di pedaggi; q)   «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio.
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