Art. 11
Informazioni da fornire
In vigore dal 5 giu 2009
Informazioni da fornire
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
i valori di tutti gli indicatori, generali e specifici, espressi in percentuale;
b)
i numeratori e i denominatori di tutti gli indicatori generali e specifici;
c)
i dati raccolti ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2.
2. I risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE sono relativi al monitoraggio effettuato durante un anno civile e sono pubblicati entro il 15 maggio dell’anno successivo. Successivamente i risultati sono aggiornati almeno una volta all’anno.
I risultati relativi al monitoraggio svolto nel 2009 coprono il periodo tra la data di cui all’ e la fine dello stesso anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:442:oj#art-11