Art. 9

Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete

In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete 1.   Per monitorare l’utilizzo dei servizi di rete di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati i seguenti indicatori: a) un indicatore generale (NSi3) che misura l’utilizzo di tutti i servizi di rete; b) i seguenti indicatori specifici: i) NSi3.1, che misura l’utilizzo dei servizi di ricerca; ii) NSi3.2, che misura l’utilizzo dei servizi di consultazione; iii) NSi3.3, che misura l’utilizzo dei servizi per lo scaricamento; iv) NSi3.4, che misura l’utilizzo dei servizi di conversione; v) NSi3.5, che misura l’utilizzo dei servizi di richiesta. 2.   Gli Stati membri determinano il numero annuo di richieste di servizi per ogni servizio di rete riportato nell’elenco di cui all’, paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi3 dividendo la somma del numero annuo di richieste di tutti i servizi di rete per il numero di servizi di rete. 4.   Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente: a) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di ricerca diviso per il numero di servizi di ricerca (NSi3.1); b) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di consultazione diviso per il numero di servizi di consultazione (NSi3.2); c) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi per lo scaricamento diviso per il numero di servizi per lo scaricamento (NSi3.3); d) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di conversione diviso per il numero di servizi di conversione (NSi3.4); e) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di richiesta diviso per il numero di servizi di richiesta (NSi3.5).
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Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete (Art. 9 Decisione (UE) 2009/442) — Testo vigente | Portale Normativo