Art. 10

Monitoraggio della conformità dei servizi di rete

In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio della conformità dei servizi di rete 1.   Per misurare la conformità dei servizi di rete di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’ di detta direttiva sono utilizzati i seguenti indicatori: a) un indicatore generale (NSi4) che misura le conformità di tutti i servizi di rete alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; b) i seguenti indicatori specifici: i) NSi4.1, che misura le conformità di tutti i servizi di ricerca alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; ii) NSi4.2, che misura le conformità di tutti i servizi di consultazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; iii) NSi4.3, che misura le conformità di tutti i servizi per lo scaricamento alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; iv) NSi4.4, che misura le conformità di tutti i servizi di trasformazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; v) NSi4.5, che misura le conformità di tutti i servizi che consentono di richiamare altri servizi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE. 2.   Gli Stati membri determinano, per ogni servizio di rete indicato sull’elenco di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, se esso è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE e attribuiscono al servizio di rete i seguenti valori: a) 1, se il servizio di rete è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE; b) 0, se il servizio di rete non è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE. 3.   Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi4 dividendo il numero di servizi di rete conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE per il numero totale di servizi di rete. 4.   Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente: a) il numero di servizi di ricerca conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di ricerca (NSi4.1); b) il numero di servizi di consultazione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di consultazione (NSi4.2); c) il numero di servizi per lo scaricamento conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi per lo scaricamento (NSi4.3); d) il numero di servizi di conversione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di conversione (NSi4.4); e) il numero di servizi che consentono di richiamare altri servizi conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi che consentono di richiamare altri servizi (NSi4.5).
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Monitoraggio della conformità dei servizi di rete (Art. 10 Decisione (UE) 2009/442) — Testo vigente | Portale Normativo