Art. 10
Monitoraggio della conformità dei servizi di rete
In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio della conformità dei servizi di rete
1. Per misurare la conformità dei servizi di rete di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE alle disposizioni di esecuzione di cui all’ di detta direttiva sono utilizzati i seguenti indicatori:
a)
un indicatore generale (NSi4) che misura le conformità di tutti i servizi di rete alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
b)
i seguenti indicatori specifici:
i)
NSi4.1, che misura le conformità di tutti i servizi di ricerca alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
ii)
NSi4.2, che misura le conformità di tutti i servizi di consultazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
iii)
NSi4.3, che misura le conformità di tutti i servizi per lo scaricamento alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
iv)
NSi4.4, che misura le conformità di tutti i servizi di trasformazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
v)
NSi4.5, che misura le conformità di tutti i servizi che consentono di richiamare altri servizi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE.
2. Gli Stati membri determinano, per ogni servizio di rete indicato sull’elenco di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, se esso è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE e attribuiscono al servizio di rete i seguenti valori:
a)
1, se il servizio di rete è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE;
b)
0, se il servizio di rete non è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi4 dividendo il numero di servizi di rete conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE per il numero totale di servizi di rete.
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a)
il numero di servizi di ricerca conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di ricerca (NSi4.1);
b)
il numero di servizi di consultazione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di consultazione (NSi4.2);
c)
il numero di servizi per lo scaricamento conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi per lo scaricamento (NSi4.3);
d)
il numero di servizi di conversione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi di conversione (NSi4.4);
e)
il numero di servizi che consentono di richiamare altri servizi conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’ della direttiva 2007/2/CE diviso per il numero totale dei servizi che consentono di richiamare altri servizi (NSi4.5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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