Art. 12
Coordinamento e garanzia della qualità
In vigore dal 5 giu 2009
Coordinamento e garanzia della qualità
1. Per quanto concerne il coordinamento, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:
a)
nome, recapiti, ruolo e responsabilità del referente dello Stato membro;
b)
nome, recapiti, ruolo, responsabilità e organigramma della struttura di coordinamento che supporta il referente dello Stato membro;
c)
la descrizione del rapporto con le terze parti;
d)
una panoramica delle pratiche professionali e delle procedure dell’organismo di coordinamento;
e)
osservazioni in merito alla procedura di monitoraggio e rendicontazione.
2. Per quanto concerne l’organizzazione della garanzia di qualità, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle procedure di garanzia della qualità, compresa la manutenzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;
b)
un’analisi dei problemi di garanzia della qualità relativi allo sviluppo dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;
c)
una descrizione delle misure adottate al fine di migliorare la garanzia della qualità dell’infrastruttura;
d)
la descrizione del meccanismo di certificazione eventualmente istituito.
Storico versioni
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