Art. 12

Coordinamento e garanzia della qualità

In vigore dal 5 giu 2009
Coordinamento e garanzia della qualità 1.   Per quanto concerne il coordinamento, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi: a) nome, recapiti, ruolo e responsabilità del referente dello Stato membro; b) nome, recapiti, ruolo, responsabilità e organigramma della struttura di coordinamento che supporta il referente dello Stato membro; c) la descrizione del rapporto con le terze parti; d) una panoramica delle pratiche professionali e delle procedure dell’organismo di coordinamento; e) osservazioni in merito alla procedura di monitoraggio e rendicontazione. 2.   Per quanto concerne l’organizzazione della garanzia di qualità, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/2/CE contiene i seguenti elementi: a) una descrizione delle procedure di garanzia della qualità, compresa la manutenzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale; b) un’analisi dei problemi di garanzia della qualità relativi allo sviluppo dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici; c) una descrizione delle misure adottate al fine di migliorare la garanzia della qualità dell’infrastruttura; d) la descrizione del meccanismo di certificazione eventualmente istituito.
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Coordinamento e garanzia della qualità (Art. 12 Decisione (UE) 2009/442) — Testo vigente | Portale Normativo