Art. 7
Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca
In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca
1. Per misurare l’accessibilità dei metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di ricerca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori:
a)
un indicatore generale (NSi1) che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei metadati corrispondenti tramite servizi di ricerca;
b)
i seguenti indicatori specifici:
i)
NSi1.1, che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca;
ii)
NSi1.2, che misura fino a che punto è possibile cercare servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca.
2. Gli Stati membri determinano, per ogni set e per ogni servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, se esiste un servizio di ricerca e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:
a)
1, se esiste un servizio di ricerca;
b)
0, se non esiste un servizio di ricerca.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca per il numero totale di set di dati territoriali e di relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a)
il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi 1.1);
b)
il numero di servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi1.2).
Storico versioni
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