Art. 7 · Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca

Art. 7

Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca

In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca 1.   Per misurare l’accessibilità dei metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di ricerca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori: a) un indicatore generale (NSi1) che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei metadati corrispondenti tramite servizi di ricerca; b) i seguenti indicatori specifici: i) NSi1.1, che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca; ii) NSi1.2, che misura fino a che punto è possibile cercare servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sulla base dei loro corrispondenti metadati tramite servizi di ricerca. 2.   Gli Stati membri determinano, per ogni set e per ogni servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, se esiste un servizio di ricerca e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori: a) 1, se esiste un servizio di ricerca; b) 0, se non esiste un servizio di ricerca. 3.   Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca per il numero totale di set di dati territoriali e di relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati. 4.   Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente: a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi 1.1); b) il numero di servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per i quali esiste un servizio di ricerca diviso per il numero totale di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi1.2).
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