Art. 11 · Informazioni da fornire

Art. 11

Informazioni da fornire

In vigore dal 5 giu 2009
Informazioni da fornire 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: a) i valori di tutti gli indicatori, generali e specifici, espressi in percentuale; b) i numeratori e i denominatori di tutti gli indicatori generali e specifici; c) i dati raccolti ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2. 2.   I risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE sono relativi al monitoraggio effettuato durante un anno civile e sono pubblicati entro il 15 maggio dell’anno successivo. Successivamente i risultati sono aggiornati almeno una volta all’anno. I risultati relativi al monitoraggio svolto nel 2009 coprono il periodo tra la data di cui all’ e la fine dello stesso anno.
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