Art. 4

Condizioni di quarantena nei paesi terzi

In vigore dal 12 dic 2008
Condizioni di quarantena nei paesi terzi 1.   La quarantena deve essere stata effettuata in un impianto di quarantena come specificato all', paragrafo 1, lettera c). 2.   L'impianto di quarantena deve essere controllato dall'autorità competente, la quale deve: a) ispezionare l'impianto di quarantena almeno una volta l'anno; b) assicurarsi che l'impianto di quarantena soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione; c) verificare l'attività dello specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici; e d) verificare che permangano soddisfatte le condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione. 3.   Agli animali d'acquacoltura devono essere state applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli: a) nel caso delle specie sensibili, ; b) nel caso delle specie portatrici, . 4.   Gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.
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