Art. 16
Disposizioni in materia di quarantena applicabili alle specie portatrici
In vigore dal 12 dic 2008
Disposizioni in materia di quarantena applicabili alle specie portatrici
1. Le specie portatrici sostano in quarantena almeno 30 giorni.
2. L'acqua dell'unità di quarantena è cambiata almeno una volta al giorno.
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