Art. 14

Esami, campionamenti, prove e diagnosi

In vigore dal 12 dic 2008
Esami, campionamenti, prove e diagnosi 1.   Al fine di dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate, sono effettuati con esito negativo gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi di cui all'allegato II. 2.   Per gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi possono essere utilizzati animali sentinella, salvo nel caso in cui siano sottoposte a quarantena specie sensibili all'infezione da Marteilia refringens. 3.   Il numero di animali sentinella da utilizzare è determinato dall'autorità competente sulla base del numero di animali d'acquacoltura tenuti, delle dimensioni dell'unità di quarantena e delle caratteristiche della o delle pertinenti malattie elencate e delle specie in questione. 4.   Gli animali sentinella: a) sono di una specie sensibile alla malattia o alle malattie elencate in questione e, se possibile e tenuto conto delle loro condizioni di vita, negli stadi vitali di maggiore sensibilità; b) provengono da uno Stato membro, zona o compartimento o da un paese terzo o una parte di questo dichiarati indenni dalla malattia o dalle malattie elencate in questione; c) non sono vaccinati contro la malattia o le malattie elencate in questione; d) sono introdotte nell'unità di quarantena immediatamente prima o all'arrivo degli animali d'acquacoltura da sottoporre a quarantena e sono tenute a contatto con tali animali e nelle stesse condizioni zootecniche e ambientali.
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Esami, campionamenti, prove e diagnosi (Art. 14 Decisione (UE) 2008/946) — Testo vigente | Portale Normativo