Art. 15

Ispezione

In vigore dal 12 dic 2008
Ispezione L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena. Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente: a) si assicura che esistano le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate; b) esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena; c) se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo