Art. 15
Ispezione
In vigore dal 12 dic 2008
Ispezione
L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena.
Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente:
a)
si assicura che esistano le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate;
b)
esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena;
c)
se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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