Art. 17

Ispezione

In vigore dal 12 dic 2008
Ispezione L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena. Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente: a) esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena; b) se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.
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Ispezione (Art. 17 Decisione (UE) 2008/946) — Testo vigente | Portale Normativo