Art. 18

Disposizione transitoria

In vigore dal 12 dic 2008
Disposizione transitoria In attesa dell'adozione dei metodi diagnostici da determinare conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, le prove sui campioni prelevati per dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate durante la quarantena sono effettuate conformemente ai metodi diagnostici stabiliti nella relativa sezione per ciascuna delle malattie elencate dell'ultima versione del manuale delle prove diagnostiche sugli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
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Disposizione transitoria (Art. 18 Decisione (UE) 2008/946) — Testo vigente | Portale Normativo