Art. 12
Misure applicabili in caso di presenza sospetta o confermata di una o più delle malattie elencate
In vigore dal 12 dic 2008
Misure applicabili in caso di presenza sospetta o confermata di una o più delle malattie elencate
1. Qualora durante la quarantena le sia notificata la presenza sospetta di una o più malattie nell'impianto di quarantena, l'autorità competente:
a)
preleva e analizza campioni appropriati conformemente al punto 3 dell'allegato II;
b)
si assicura che, in attesa dei risultati di laboratorio, nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nell'impianto di quarantena o ne sia rimosso.
2. Qualora durante la quarantena sia confermata la presenza di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente si assicura che:
a)
tutti gli animali d'acquacoltura nella pertinente unità di quarantena siano rimossi e smaltiti tenendo conto del rischio di diffusione della malattia o delle malattie elencate in questione;
b)
le unità di quarantena interessate siano pulite e disinfettate;
c)
nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nelle unità di quarantena in questione per un periodo di 15 giorni dopo la pulitura e la disinfezione finali;
d)
le acque nelle unità di quarantena interessate siano trattate in modo da inattivare efficacemente l'agente infettivo responsabile della malattia o delle malattie elencate in questione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura tenuti nell'impianto di quarantena e dei relativi prodotti a condizione che ciò non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione con riguardo alla malattia o alle malattie elencate in questione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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