Art. 11

Condizioni di quarantena nella Comunità

In vigore dal 12 dic 2008
Condizioni di quarantena nella Comunità Allorché la quarantena nella Comunità costituisce la condizione cui sono subordinate l'immissione sul mercato di partite di animali d'acquacoltura conformemente all' o all' della direttiva 2006/88/CE o le importazioni di tali partite nella Comunità conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, le partite devono ottemperare alle seguenti prescrizioni: a) il periodo di quarantena deve essere trascorso nello stesso impianto di quarantena nella Comunità; b) agli animali d'acquacoltura devono essere applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli: i) nel caso delle specie sensibili, ; ii) nel caso delle specie portatrici, ; c) gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni di quarantena nella Comunità (Art. 11 Decisione (UE) 2008/946) — Testo vigente | Portale Normativo