Art. 9

Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena

In vigore dal 12 dic 2008
Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena Allorché sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto di quarantena. I veicoli eventualmente impiegati per questo trasporto sono sigillati dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero con un sigillo antimanomissione.
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