Art. 9
Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena
In vigore dal 12 dic 2008
Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena
Allorché sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto di quarantena.
I veicoli eventualmente impiegati per questo trasporto sono sigillati dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero con un sigillo antimanomissione.
Storico versioni
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