Art. 8
Attestazione
In vigore dal 12 dic 2008
Attestazione
1. Allorché le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, l'importatore o il suo rappresentante forniscono un'attestazione scritta, firmata dal responsabile dell'impianto di quarantena, in cui si conferma che gli animali d'acquacoltura saranno accettati in quarantena.
2. L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:
a)
essere redatta in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero in cui sono effettuati i controlli veterinari; lo Stato membro in questione può tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale della Comunità allegando, se necessario, una traduzione ufficiale in una delle sue lingue ufficiali;
b)
indicare il numero di registrazione dell'impianto di quarantena.
3. L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:
a)
pervenire al posto d'ispezione frontaliero prima dell'arrivo della partita; oppure
b)
essere presentata al posto d'ispezione frontaliero dall'importatore o dal suo rappresentante prima che gli animali d'acquacoltura lascino tale posto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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