Art. 6

Sospensione e revoca dell'autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi

In vigore dal 12 dic 2008
Sospensione e revoca dell'autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi 1.   Nel caso in cui le sia notificata la presenza sospetta in un impianto di quarantena di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente deve: a) sospendere immediatamente l'autorizzazione di tale impianto; b) assicurarsi che siano adottate conformemente al punto 3 dell'allegato II le misure necessarie a confermare o a escludere tale sospetto. 2.   Una sospensione ai sensi del paragrafo 1 deve essere mantenuta fintanto che: a) non sia stata ufficialmente esclusa la presenza sospetta della o delle pertinenti malattie elencate; oppure b) non sia stata completata con successo nell'impianto di quarantena l'eradicazione della malattia o delle malattie elencate in questione e le pertinenti unità di quarantena non siano state pulite e disinfettate. 3.   L'autorizzazione di un impianto di quarantena deve essere immediatamente revocata dall'autorità competente quando tale impianto non ottemperi più alle prescrizioni dell', paragrafo 1. La Commissione ne viene immediatamente informata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione e revoca dell'autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi (Art. 6 Decisione (UE) 2008/946) — Testo vigente | Portale Normativo