Art. 5
Autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi
In vigore dal 12 dic 2008
Autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi
1. Per poter essere autorizzati dall'autorità competente gli impianti di quarantena devono rispettare:
a)
disposizioni almeno equivalenti alle condizioni di autorizzazione di cui all' della direttiva 2006/88/CE;
b)
le condizioni minime stabilite per gli impianti di quarantena nell'allegato I della presente decisione.
2. A ciascun impianto di quarantena autorizzato deve essere assegnato un numero di registrazione.
3. Un elenco degli impianti di quarantena autorizzati deve essere compilato e trasmesso alla Commissione.
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