Art. 3
Condizioni d'importazione
In vigore dal 12 dic 2008
Condizioni d'importazione
Allorché la quarantena costituisce la condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di partite di animali d'acquacoltura conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, tali partite sono importate nella Comunità solo nel caso in cui siano rispettate le prescrizioni di cui al presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:946:oj#art-3