Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «impianto di quarantena» l'impianto: a) in cui è effettuata la quarantena di animali d'acquacoltura; b) che comprende una o più unità di quarantena; e c) che è autorizzato e registrato da una autorità competente ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 come un impianto di quarantena conformemente agli della direttiva 2006/88/CE e che ottempera alle condizioni minime per gli impianti di quarantena di cui all'allegato I della presente decisione; 2) «unità di quarantena» un'unità, operativamente e fisicamente distinta, di un impianto di quarantena, che contiene solo animali d'acquacoltura della stessa partita, con lo stesso stato sanitario e, se del caso, animali sentinella; 3) «animali sentinella» animali d'acquacoltura da utilizzare quale ausilio diagnostico durante la quarantena; 4) «malattie elencate» le malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE; 5) «specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici» uno specialista in sanità degli animali acquatici qualificato, designato dall'autorità competente a eseguire per suo conto specifici controlli ufficiali sugli impianti di quarantena.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo