Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«impianto di quarantena» l'impianto:
a)
in cui è effettuata la quarantena di animali d'acquacoltura;
b)
che comprende una o più unità di quarantena; e
c)
che è autorizzato e registrato da una autorità competente ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 come un impianto di quarantena conformemente agli della direttiva 2006/88/CE e che ottempera alle condizioni minime per gli impianti di quarantena di cui all'allegato I della presente decisione;
2)
«unità di quarantena» un'unità, operativamente e fisicamente distinta, di un impianto di quarantena, che contiene solo animali d'acquacoltura della stessa partita, con lo stesso stato sanitario e, se del caso, animali sentinella;
3)
«animali sentinella» animali d'acquacoltura da utilizzare quale ausilio diagnostico durante la quarantena;
4)
«malattie elencate» le malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE;
5)
«specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici» uno specialista in sanità degli animali acquatici qualificato, designato dall'autorità competente a eseguire per suo conto specifici controlli ufficiali sugli impianti di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:946:oj#art-2